Regolamento Macchine 2023/1230: le principali novità per i fabbricanti
Novità del Regolamento Macchine 2023/1230 dal 20 gennaio 2027: transizione per singola unità, allegato I parti A e B, quasi-macchine e istruzioni digitali.

La Direttiva Macchine 2006/42/CE si applica alle macchine immesse sul mercato UE fino al 19 gennaio 2027, mentre il Regolamento (UE) 2023/1230 si applica a ogni unità immessa sul mercato dal 20 gennaio 2027. Il Regolamento mantiene il metodo di valutazione dei rischi e gran parte della struttura, ma cambia la forma giuridica, l'elenco delle macchine ad alto rischio e le procedure di valutazione della conformità, e aggiunge requisiti su software, cybersecurity ai fini della sicurezza e apprendimento automatico. Cambiano anche istruzioni, dichiarazioni e documentazione tecnica.
Gran parte di ciò che sai della Direttiva resta valido. La tabella mostra dove i due testi differiscono. Verifica il testo consolidato su EUR-Lex prima di affidarti ai dettagli.
| Aspetto | Direttiva 2006/42/CE | Regolamento (UE) 2023/1230 |
|---|---|---|
| Forma giuridica | Recepita nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro | Direttamente applicabile, stesso testo in tutti gli Stati membri |
| Unità immesse sul mercato | Fino al 19 gennaio 2027 | Dal 20 gennaio 2027 |
| Requisiti essenziali | Allegato I | Allegato III |
| Elenco delle macchine ad alto rischio | Allegato IV | Allegato I, parte A (6 categorie) e parte B (19 categorie) |
| Autovalutazione per le macchine dell'elenco ad alto rischio | Possibile per le macchine dell'allegato IV quando sono applicate integralmente norme armonizzate che coprono tutti i requisiti | Mai per la parte A; per la parte B solo con norme armonizzate o specifiche comuni proprie della categoria che coprono tutti i requisiti pertinenti, applicate integralmente |
| Software di sicurezza | Non trattato come componente di sicurezza a sé stante | Il software immesso sul mercato separatamente può essere un componente di sicurezza |
| Modifica sostanziale | Non definita | Definita all'articolo 3, punto 16, con le conseguenze previste dall'articolo 18 |
| Protezione contro la corruzione | Nessun requisito specifico | Nuovo punto 1.1.9 dell'allegato III |
| Istruzioni | Nella pratica fornite su carta | Formato digitale ammesso a determinate condizioni (articolo 10, paragrafo 7) |
| Dichiarazione di conformità | "Dichiarazione CE", con l'indicazione della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico | "Dichiarazione UE di conformità" secondo l'allegato V, parte A; tale persona non è più indicata |
| Norme armonizzate | Ampio elenco citato nella Gazzetta ufficiale | Servono citazioni ai sensi del Regolamento; a ottobre 2026 il primo elenco è ancora atteso |
Per una panoramica più ampia della nuova normativa, consulta la nostra guida alle novità del Regolamento Macchine 2023/1230.
Una direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale, e questo ha creato piccole differenze tra i paesi. Un regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri (articolo 54). Ciascuno Stato membro continua a stabilire la lingua delle istruzioni.
Il Regolamento è stato pubblicato il 29 giugno 2023 ed è entrato in vigore il 19 luglio 2023. Si applica dal 20 gennaio 2027, e la Direttiva è abrogata lo stesso giorno (articoli 51 e 54). Alcune copie del testo della Gazzetta ufficiale riportano ancora il 14 gennaio 2027. Una rettifica (GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35) ha corretto le date.
La transizione avviene unità per unità, perché l'immissione sul mercato riguarda ogni singolo prodotto. Contano due regole dell'articolo 52:
Le disposizioni sugli organismi notificati (articoli da 26 a 42) si applicano dal 20 gennaio 2024. In NANDO, la banca dati della Commissione sugli organismi notificati, cerca sotto il Regolamento (UE) 2023/1230: una notifica ai soli sensi della Direttiva non basta per i nuovi certificati.
La Direttiva usava "macchine" in senso ampio. Il Regolamento distingue tre gruppi: macchine, prodotti correlati e quasi-macchine (articolo 2, paragrafo 1). I prodotti correlati sono attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie, e dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Due definizioni meritano attenzione:
L'allegato IV della Direttiva diventa l'allegato I del Regolamento, suddiviso in due parti (articoli 6 e 25):
I ponti elevatori per veicoli mostrano l'effetto pratico. Con la Direttiva, l'applicazione integrale delle norme armonizzate consentiva l'autovalutazione. Con il Regolamento si trovano nella parte A, quindi quella strada è chiusa. Molte voci della parte B sembrano familiari, ma rileggi ciascuna di esse e le relative condizioni.
Un limite è facile da trascurare. Se a una macchina della parte B si applicano il punto 1.1.9 o le parti del punto 1.2.1 relative alla cybersecurity e nulla, ai sensi del Regolamento, conferisce presunzione di conformità per tali requisiti, il modulo A non è disponibile.
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) passano all'allegato III. La numerazione dei punti è simile a quella della Direttiva, ma il contenuto è cambiato:
A ottobre 2026 nessuna norma armonizzata copre i requisiti relativi alla cybersecurity e all'intelligenza artificiale. Li soddisfi con soluzioni documentate ed evidenze. Il Regolamento (UE) 2026/1744 ha inoltre modificato il Regolamento Macchine: gli atti delegati che aggiungono all'allegato III requisiti di sicurezza e di tutela della salute legati all'IA si applicheranno entro il 2 agosto 2028.
Istruzioni. Le istruzioni digitali sono ammesse se l'utilizzatore può trovarle, stamparle e salvarle, e se restano online per la durata di vita prevista della macchina e per almeno 10 anni. Se l'utilizzatore lo chiede al momento dell'acquisto, deve essere fornita gratuitamente una copia cartacea entro un mese. Quando è previsto o ragionevolmente prevedibile l'uso da parte di utilizzatori non professionali, le informazioni essenziali di sicurezza devono essere fornite anche su carta (articolo 10, paragrafo 7). Il punto 1.7.4.1 non usa più le diciture "istruzioni originali" e "traduzione delle istruzioni originali".
Dichiarazione di conformità. Il titolo diventa "dichiarazione UE di conformità", con il contenuto dell'allegato V, parte A. La Direttiva richiedeva il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico. L'allegato V, parte A, non elenca questo elemento. La macchina può essere accompagnata dalla dichiarazione, oppure le istruzioni possono indicare un indirizzo internet o un codice leggibile da dispositivo automatico per accedervi (articolo 10, paragrafo 8).
Marcatura e recapiti. I fabbricanti devono indicare un sito web, un indirizzo email o un altro recapito digitale oltre all'indirizzo postale (articolo 10, paragrafo 6).
Quasi-macchine. Il concetto resta. La quasi-macchina deve soddisfare i requisiti essenziali pertinenti, non reca la marcatura CE ai sensi del Regolamento ed è accompagnata da una dichiarazione di incorporazione (allegato V, parte B) e da istruzioni di assemblaggio (allegato XI). Consulta la nostra guida alle quasi-macchine.
Documentazione tecnica. L'allegato IV ne stabilisce il contenuto. Tra i nuovi elementi figurano il codice sorgente o la logica di programmazione del software legato alla sicurezza su richiesta motivata, una descrizione dei sistemi alimentati da sensori, remoti o autonomi e dei relativi dati, e le prove che dimostrano la sicurezza dell'assemblaggio e della messa in servizio (lettere da m) a o)).
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La Direttiva 2006/42/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale, mentre il Regolamento (UE) 2023/1230 si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Il Regolamento sostituisce l'allegato IV con l'allegato I, parti A e B, aggiunge requisiti sulla protezione contro la corruzione, sui sistemi di comando e sul comportamento autoevolutivo, e consente istruzioni digitali a determinate condizioni. Il metodo di valutazione dei rischi resta lo stesso.
No, se sono state immesse sul mercato in conformità alla Direttiva prima del 20 gennaio 2027. L'articolo 52, paragrafo 1, consente di metterle a disposizione anche dopo, ad esempio tramite un distributore. Ogni unità immessa sul mercato dal 20 gennaio 2027 deve essere conforme al Regolamento.
No. La presunzione ai sensi del Regolamento richiede una norma il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale ai sensi del Regolamento (articolo 20, paragrafo 1). A ottobre 2026 il primo elenco è atteso entro la fine del 2026 e dovrebbe riprendere soprattutto norme esistenti. Verifica l'elenco valido nel giorno in cui immetti sul mercato ciascuna unità.
La Direttiva richiedeva che la dichiarazione di conformità indicasse questa persona, stabilita nell'UE. L'allegato V, parte A, del Regolamento non elenca questo elemento. Puoi comunque indicare il partner UE che tiene a disposizione il tuo fascicolo, e ti serve comunque un operatore economico stabilito nell'UE ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/1020.
Questa guida è materiale formativo di carattere generale e non costituisce consulenza legale. Le regole UE e le citazioni delle norme cambiano: verifica i testi più recenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima di decidere.
Novità del Regolamento Macchine 2023/1230 dal 20 gennaio 2027: transizione per singola unità, allegato I parti A e B, quasi-macchine e istruzioni digitali.
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