Regolamento Macchine 2023/1230: le principali novità per i fabbricanti
Novità del Regolamento Macchine 2023/1230 dal 20 gennaio 2027: transizione per singola unità, allegato I parti A e B, quasi-macchine e istruzioni digitali.

Una quasi-macchina è un insieme che non è in grado di garantire da solo un'applicazione ben determinata ed è destinato soltanto a essere incorporato in una macchina (articolo 3, punto 10, del Regolamento (UE) 2023/1230). Il suo fabbricante redige la documentazione tecnica secondo l'allegato IV, parte B, e fornisce una dichiarazione UE di incorporazione (allegato V, parte B) e le istruzioni di assemblaggio (allegato XI). L'integratore che la incorpora nella macchina finale svolge poi la valutazione della conformità dell'insieme e appone la marcatura CE.
L'articolo 3, punto 10, del Regolamento (UE) 2023/1230 definisce la quasi-macchina come un insieme che non costituisce ancora una macchina, perché da solo non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata. È unicamente destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine, ad altre quasi-macchine o ad altre attrezzature per costituire una macchina.
Il considerando 21 spiega l'"applicazione ben determinata" come le operazioni ben definite per le quali il prodotto è progettato. Chiediti che cosa il prodotto è in grado di fare da solo, e che cosa manca ancora perché possa svolgere il suo compito.
Le quasi-macchine rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (articolo 2, paragrafo 1), con obblighi propri del fabbricante stabiliti dall'articolo 11.
L'esempio tipico è un braccio robotico industriale a 6 assi fornito senza pinza (end effector), ripari e sistema di sicurezza della cella. Ha un sistema di azionamento e si muove, ma da solo non pallettizza, non salda e non preleva.
Alcuni prodotti sembrano incompleti ma sono macchine ai sensi dell'articolo 3, punto 1:
| Prodotto come fornito | Classificazione | Motivo |
|---|---|---|
| Braccio robotico con controllore, senza pinza, senza ripari, senza sistema di sicurezza della cella | Quasi-macchina | Non è in grado di garantire da solo un'applicazione ben determinata (articolo 3, punto 10) |
| Pressa consegnata senza cavo di alimentazione e tubo dell'aria | Macchina | Manca solo il collegamento in loco alle fonti di energia (articolo 3, punto 1, lettera b)) |
| Macchina spedita senza programma applicativo, caricato in loco dal fabbricante | Macchina | Manca solo il caricamento del software (articolo 3, punto 1, lettera f), considerando 19) |
| Cella robotizzata composta da robot, trasportatori e dispositivi di sicurezza sotto un unico sistema di comando | Macchina (insieme) | Disposta e comandata in modo da funzionare come un tutto unico (articolo 3, punto 1, lettera d)) |
Il nostro corso sul Regolamento Macchine usa un caso fittizio ricorrente per mostrare come funziona. Kestrel Automation, un'azienda statunitense inventata, costruisce la cella robotizzata di pallettizzazione KP-400. Acquista il braccio robotico da un costruttore di robot, che lo fornisce come quasi-macchina con una dichiarazione di incorporazione. Kestrel aggiunge trasportatori, ripari, dispositivi di protezione e un PLC di sicurezza. La cella finita è una macchina, e Kestrel ne è il fabbricante.
L'articolo 11 stabilisce gli obblighi. Il punto di partenza è la progettazione: il prodotto deve soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute pertinenti dell'allegato III (articolo 8, secondo comma; articolo 11, paragrafo 1). Secondo il punto 1.1.1 dell'allegato III, i requisiti si applicano nella misura in cui sono pertinenti. Non comprendono i requisiti che possono essere soddisfatti solo quando il prodotto è incorporato. I principi di integrazione della sicurezza del punto 1.1.2 si applicano sempre.
Un costruttore di robot può occuparsi della resistenza del braccio e dei freni. Non può decidere la disposizione dei ripari di una cella che ancora non esiste, quindi quella parte è lasciata all'integratore.
Prima di immettere il prodotto sul mercato, il fabbricante redige la documentazione tecnica dell'allegato IV, parte B (articolo 11, paragrafo 2). Essa comprende, tra l'altro:
La documentazione e la dichiarazione di incorporazione sono conservate per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato del prodotto (articolo 11, paragrafo 3). La nostra guida al fascicolo tecnico per la marcatura CE spiega come organizzare un fascicolo di questo tipo.
La dichiarazione di incorporazione attesta che i requisiti essenziali pertinenti sono stati soddisfatti (articolo 22, paragrafo 1). Firmandola, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto (articolo 22, paragrafo 4). Il modello di struttura dell'allegato V, parte B, comprende:
La dichiarazione deve essere tenuta aggiornata e tradotta come richiesto dallo Stato membro (articolo 22, paragrafo 2). Può accompagnare il prodotto, oppure le istruzioni di assemblaggio possono indicare un indirizzo internet o un codice leggibile da dispositivo automatico dove reperirla (articolo 11, paragrafo 8).
Le istruzioni di assemblaggio sono scritte per chi incorpora il prodotto (articolo 11, paragrafo 7). L'allegato XI ne elenca il contenuto. Comprende le condizioni per una corretta incorporazione, disegni e istruzioni di collegamento, avvertenze sugli usi scorretti noti, i requisiti essenziali applicabili, le condizioni di stabilità e di trasporto e le informazioni sulla manutenzione. Le istruzioni possono essere in formato digitale, a determinate condizioni. Se l'integratore lo chiede al momento dell'acquisto, deve essere fornita gratuitamente una copia cartacea entro un mese. La lingua deve essere facilmente comprensibile per l'integratore, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato.
Le quasi-macchine non recano la marcatura CE a norma del Regolamento (UE) 2023/1230. Sono accompagnate dalla dichiarazione UE di incorporazione e dalle istruzioni di assemblaggio.
Le regole sulla marcatura CE dell'articolo 24 si applicano alle macchine e ai prodotti correlati. Anche le procedure di valutazione della conformità dell'articolo 25, comprese quelle con un organismo notificato, si applicano alle macchine e ai prodotti correlati. L'articolo 11 non vi fa riferimento per le quasi-macchine.
Il prodotto può rientrare in un'altra normativa UE che richiede di per sé la marcatura CE. Quella marcatura CE non attesta la conformità al Regolamento Macchine. Verifica tutte le normative applicabili, come spiegato in Fondamenti di marcatura CE.
Il prodotto deve comunque recare i dati di identificazione: denominazione, anno di costruzione, modello ed eventuale numero di serie o di lotto (articolo 11, paragrafo 5). Sono richiesti anche il nome del fabbricante, l'indirizzo postale e un sito web, un indirizzo email o un altro recapito digitale (articolo 11, paragrafo 6).
L'azienda che incorpora la quasi-macchina in una macchina finale è il fabbricante di quella macchina (articolo 3, punto 18). Si assume gli obblighi dell'articolo 10 per l'intera macchina. In pratica:
Nell'esempio di Kestrel, la dichiarazione di conformità copre l'intera cella KP-400, compreso il braccio robotico. La nostra guida alla dichiarazione UE di conformità tratta il contenuto di quella dichiarazione finale.
Verifica anche la transizione. I prodotti immessi sul mercato ai sensi della Direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027 possono ancora essere messi a disposizione dopo tale data (articolo 52, paragrafo 1, data come corretta dalla rettifica), quindi un braccio robotico prelevato dal magazzino può arrivare con una dichiarazione ai sensi della Direttiva. Una macchina finale immessa sul mercato dal 20 gennaio 2027 deve essere conforme al Regolamento. Verifica che il prodotto incorporato consenta all'intera macchina di soddisfare l'allegato III, e chiedi per tempo ai fornitori quale dichiarazione rilasceranno.
L'impostazione di base è la stessa della Direttiva 2006/42/CE. La tavola di concordanza dell'allegato XII del Regolamento mostra dove si sono spostate le disposizioni:
Il Regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Precisa inoltre nel dettaglio diversi aspetti: le condizioni per le istruzioni di assemblaggio digitali, l'accesso alla dichiarazione tramite un indirizzo internet o un codice leggibile da dispositivo automatico, un recapito digitale sul prodotto, e il codice sorgente o la logica di programmazione del software legato alla sicurezza su richiesta motivata. Importatori e distributori di quasi-macchine hanno obblighi propri agli articoli 14 e 16. Verifica ciascun punto nel Regolamento prima di aggiornare i tuoi modelli. A ottobre 2026 la guida all'applicazione della Commissione era ancora in bozza e non è giuridicamente vincolante.
Per un confronto più ampio, consulta la nostra guida su Direttiva Macchine e Regolamento a confronto e la panoramica delle novità del Regolamento Macchine 2023/1230. Il corso sul Regolamento Macchine sviluppa il caso Kestrel passo dopo passo.
Punti chiave
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Alle quasi-macchine in quanto tali non si applica alcuna procedura con organismo notificato. Le procedure di valutazione della conformità dell'articolo 25 riguardano le macchine e i prodotti correlati. Se la macchina finale rientra nell'allegato I, il suo fabbricante può avere bisogno di un organismo notificato per la macchina completa.
La dichiarazione UE di conformità riguarda macchine complete o prodotti correlati e accompagna la marcatura CE. La dichiarazione UE di incorporazione accompagna la quasi-macchina. Indica quali requisiti essenziali sono applicati e soddisfatti, e che il prodotto non deve essere messo in servizio finché la macchina finale non è dichiarata conforme.
Sì, alle condizioni dell'articolo 11, paragrafo 7. L'integratore deve poterle scaricare, stampare e salvare, e devono restare online per almeno 10 anni. Su richiesta al momento dell'acquisto, deve essere fornita gratuitamente una copia cartacea entro un mese.
Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di incorporazione per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato della quasi-macchina (articolo 11, paragrafo 3). L'integratore ne conserva una copia nella documentazione tecnica della macchina finale.
Questa guida è materiale formativo di carattere generale e non costituisce consulenza legale. Le regole UE e le citazioni delle norme cambiano: verifica i testi più recenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima di decidere.
Novità del Regolamento Macchine 2023/1230 dal 20 gennaio 2027: transizione per singola unità, allegato I parti A e B, quasi-macchine e istruzioni digitali.
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